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Regolamento UE sul geoblocking e gli effetti sull’e-commerce

Il GEOBLOCKING “blocco geografico” consiste nelle limitazioni per l’accesso o l’acquisto di beni o servizi tramite interfacce on line, come siti internet e applicazioni, posti da un professionista di uno Stato membro nei confronti di clienti di un altro Stato membro che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere.

I MOTIVI dell’applicazione di condizioni di accesso differenziate negli Stati membri dell’Unione sono molteplici e possono essere individuati nella divergenza dei sistemi giuridici, nell’incertezza del diritto e nella diversità della legge applicabile in materia di protezione dei consumatori, ambiente, etichettatura, tassazione e regimi fiscali, costi di consegna e regimi logistici.

EVOLUZIONE NORMATIVA:

→ Con un primo intervento attraverso l’art. 20 della Direttiva 2006/123/ CE è stato previsto che i prestatori dei servizi stabiliti nell’Unione non possono trattare in modo diverso i destinatari sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza.

→ Dalla Relazione Finale sull’Indagine settoriale sul commercio elettronico della Commissione al Consiglio e Parlamento europeo del 10.05.2017 è emerso che, spesso, non è possibile fare acquisti transfrontalieri on line perché i dettaglianti rifiutano di vendere ai consumatori all’estero, ad esempio bloccando l’accesso ai siti web, ridirigendo i consumatori verso siti web dedicati ad altri Stati membri o semplicemente rifiutando di fornire la merce oltre frontiera o di accettare pagamenti transfrontalieri oppure offrono termini e/o condizioni diversi se il cliente risiede in un altro Stato membro.

→ In tale ottica, il Parlamento e Consiglio Europeo hanno previsto l’eliminazione del blocco geografico ingiustificato e di altre forme di discriminazione basate su nazionalità, luogo di residenza e di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno, mediante l’adozione del Regolamento UE 2018/302 che è entrato in vigore il 3 dicembre 2018.

REGOLAMENTO UE 2018/302:

OBIETTIVI

Il Regolamento, in coerenza con la Direttiva 2006/123/CE, mira a definire in modo esplicito alcune situazioni in cui un diverso trattamento basato su nazionalità, luogo di residenza o stabilimento non può essere giustificato, ponendosi l’obiettivo di dettare regole chiare, precise, uniformi ed efficaci.

Il Regolamento si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta nell’ambito delle transazioni transfrontaliere tra un professionista ed un cliente relativamente alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all’interno dell’Unione e di combattere, altresì, le disparità di trattamento ingiustificate.

I destinatari della normativa sono i consumatori e le imprese che agiscono come clienti, ossia utilizzatori finali ai fini del regolamento, mentre non si estende ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, trasformazione, trattamento, locazione o subappalto successivi.

DIVIETI

Per garantire la parità di trattamento e dunque assicurare che i professionisti trattino gli acquirenti di altri paesi come quelli del paese interno, i professionisti non dovranno progettare le loro interfacce on line o utilizzare strumenti tecnologici, in modo da impedire all’atto pratico ai clienti di altri stati membri di completare agevolmente i propri ordini. Potrà essere prevista, invece, la possibilità di utilizzo di diverse interfacce online per rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi, mentre deve essere impedita la possibilità di reindirizzare i clienti da una versione dell’interfaccia online ad un’altra senza il consenso esplicito.

ECCEZIONI

Sussistono eccezioni al divieto di geoblocking, ossia quelle ipotesi in cui il blocco, la limitazione di accesso o reindirizzamento senza consenso potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione Europea o dalle leggi di uno Stato membro in conformità al diritto dell’Unione a cui il professionista è soggetto per effetto dello svolgimento di un’attività dello Stato membro interessato.

Inoltre, il divieto di geoblocking non è previsto per tutti i beni o servizi e ne restano esclusi i contenuti digitali coperti da diritto d’autore e diritti connessi. Restano esclusi altresì i servizi di trasporto, finanziari, sanitari e sociali, come emerge dal Regolamento.

 

In conclusione, il divieto di discriminazione di cui al Regolamento non deve essere inteso in modo da precludere ai professionisti di offrire beni o servizi in Stati membri diversi o a determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e a condizioni generali di accesso diverse, anche predisponendo interfacce on line specifiche per Paese, ma interpretato ed applicato nel senso che ogni cliente deve avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente Regolamento, di effettuare transazioni alle stesse condizioni di un cliente locale e deve poter accedere pienamente e in modo paritario ai diversi beni o servizi offerti, a prescindere dalla  nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.

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Ecco come partecipare alle aste immobiliari telematiche del Tribunale di Firenze

I 10 passaggi necessari per poter partecipare alle nuove vendite immobiliari con modalità telematiche.

 

La Legge n. 119/2016 ha modificato l’Art. 569 comma 4 c.p.c., stabilendo che le vendite immobiliari nell’ambito delle procedure esecutive si svolgano con modalità telematiche.

Tale disciplina ha trovato applicazione per le procedure esecutive in cui è stata disposta la vendita in data successiva al 10 aprile 2018.

Il tribunale di Firenze nella scelta delle modalità da seguire per la vendita telematica ha scelto la modalità “SINCRONA” caratterizzata dalla simultanea connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti alla data ed ora indicata nell’offerta di vendita, con possibilità di rilanci esclusivamente in via telematica.

Di seguito i passaggi da seguire per acquistare un immobile mediante un’asta telematica:

SCELTA DELL’IMMOBILE per il quale si intende presentare un’offerta di acquisto: mediante l’accesso ai seguenti siti internet (www.asteimmobili.it – www.astalegale.net – www.portaleaste.com – www.publicomonline.it – www.isveg.it) è possibile selezionare – anche mediante l’inserimento di filtri – le unità immobiliari in vendita, prendendo visione della relativa documentazione, in particolare:

la perizia predisposta dal consulente tecnico nominato da Tribunale contenente la descrizione dell’immobile, la regolarità urbanistica e il prezzo a base d’asta;
la documentazione fotografica e le planimetrie;
l’avviso di vendita predisposta dal professionista delegato dove viene indicata la data e l’ora in cui si svolgerà l’asta, previa apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto.

 

ACQUISIZIONE CASELLA PEC: è necessario dotarsi di una casella pec identificativa, come previsto dal DM n° 32 del 26 febbraio 2015. In mancanza di una casella pec sarà necessario avvalersi di un professionista per la presentazione dell’offerta, il quale agirà all’interno del portale delle vendite per conto dell’offerente quale mero “presentatore”.

 

REGISTRAZIONE sul sito www.spazioaste.it come persona fisica o come persona giuridica.

 

VERSAMENTO CAUZIONE a garanzia dell’offerta di importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto. Il pagamento deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nell’avviso di vendita, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’apertura delle buste. Qualora la cauzione non risulti accreditata sul conto della procedura al momento dell’apertura della busta, l’offerta verrà esclusa.

 

PREDISPOSIZIONE OFFERTA per la partecipazione alla vendita telematica è necessario cliccare sul pulsante “crea nuova busta” sul portale www.spazioaste.it e procedere con la compilazione dei moduli inserendo tutte le informazioni richieste e caricando la documentazione necessaria:

Documento d’identità offerente
autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di offerta presentata per conto di un minore;
permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di offerta presentata da soggetto extracomunitario;
certificato CCIAA aggiornato (non più di 10 giorni), in caso di offerta presentata da società;
prova del pagamento del bollo virtuale da euro 16,00;
prova del versamento della cauzione.

Qualora l’offerta venga presentata da soggetto diverso dall’offerente (“presentatore”) si precisa che detto soggetto, può presentare una sola offerta per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita.

INVIO OFFERTA a mezzo pec. Il sistema consente di scegliere fra le seguenti tre opzioni:

Opzione 1: “pec con attestazione in allegato” è necessario allegare l’attestazione dell’avvenuta identificazione da parte del Gestore di Pec rilasciata al soggetto proprietario della casella.
Opzione 2: “pec con attestazione in calce al messaggio”: l’attestazione di avvenuta identificazione del soggetto proprietario della casella pec è automaticamente inserita in calce nel messaggio di posta elettronica certificata. È necessario verificare con il proprio fornitore di PEC la presenza di tale attestazione all’interno del messaggio.
Opzione 3: “Pec + firma digitale” è necessario procedere sottoscrivendo digitalmente tutta la documentazione allegata alla busta.

Se l’operazione di firma della documentazione è andata a buon fine viene visualizzato il messaggio “la documentazione è stata caricata e firmata con successo”. Per completare l’invio della propria offerta di partecipazione alla vendita sarà necessario cliccare sul pulsante “Genera e invia la busta”.

APERTURA BUSTE da parte del professionista delegato nel giorno e all’ora indicati nell’avviso di vendita. Gli offerenti hanno la possibilità die verificare in tempo reale la validità della propria busta tramite l’aggiornamento automatico dello stato e dell’esito dell’esame dell’offerta.

Dopo la verifica delle buste viene aperta la gara telematica durante la quale è possibile effettuare i rilanci al fine di risultare il miglior offerente e potersi aggiudicare il bene posto in asta.

Allo scadere del tempo, se non ci saranno offerte migliorative rispetto all’ultima pervenuta, si concluderà l’asta. Lo stato della procedura di vendita segnerà la dicitura “Terminata” identificando a video il “miglior offerente”

 

PAGAMENTO del prezzo offerto in caso di aggiudicazione. All’esito dell’asta il professionista delegato provvederà a mettersi in contatto con l’aggiudicatario per tutte le informazioni relative al pagamento del saldo prezzo (differenza fra il prezzo offerto e la cauzione che viene trattenuta sul conto corrente della procedura). Tale pagamento dovrà avvenire nel termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione e potrà essere eseguito anche mediante contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura con accesso a un contratto di finanziamento o subentro nel contratto di finanziamento originariamente stipulato dal debitore esecutato.

Oltre al prezzo offerto devono essere considerati le seguenti spese:

imposta di registro o imposta sul valore aggiunto ove dovuta;
imposte ipotecarie e catastali;
50% compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene (compreso fra 500,00 e 1.000,00 oltre accessori di legge).

 

IMMISSIONE NEL POSSESSO DELL’IMMOBILE mediante consegna delle chiavi da parte del custode, dopo l’apposizione della firma al decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’esecuzione (indicativamente non oltre 30 giorni dal pagamento del saldo prezzo)

 

POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLA GARA: secondo le indicazioni offerte dal Tribunale di Firenze la partecipazione alle operazioni di vendita potrà essere autorizzata esclusivamente al debitore, ai creditori ed agli eventuali comproprietari dell’immobile.

 

 

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In vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di gara

Dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedura di gara.

Tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.lgs. 50/2016 (cd. Codice Appalti) a decorrere dal 18 ottobre 2018, termine ultimo fissato all’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE.

Con il termine “comunicazioni” la direttiva comunitaria intende comprendere gran parte dell’intera procedura di gara, compresa la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte che devono essere realizzate nelle modalità individuate all’art. 52 del Codice Appalti e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

La procedura elettronica deve essere conciliata con l’obbligo per la Stazione Appaltante di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione” (art. 52 c. 5 Codice Appalti).

Il dubbio che rimane, dunque, è se la Posta Elettronica Certificata sia uno strumento sufficiente ad ottemperare agli obblighi di legge, oppure se occorra l’utilizzo di specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement.

Le stazioni appaltanti si stanno orientando verso l’acquisto di sistemi informatici che permettono la gestione delle offerte pervenute tramite pec mediante uno specifico sistema di blocco che consente l’apertura delle stesse soltanto alla data e all’ora indicata nella lex specialis.

La stazione appaltante può comunque utilizzare le modalità cartacee laddove l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richieda un aggravio eccessivo per l’ente stesso. In buona sostanza, trattasi di tutti quei casi in cui la comunicazione assuma un formato elettronico non comunemente disponibile per le stazioni appaltanti o i documenti di gara richiedano la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici. Restano inoltre escluse le fattispecie in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario per ragioni di sicurezza e per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile.

Dallo stesso 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

È necessario, in questo quadro normativo, tenere presente che le disposizioni di spending review prevedono, per le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di strumenti elettronici per importi superiori a € 1.000. Tale norma è certamente speciale rispetto all’art. 37 del codice appalti, il quale, invece, prevede procedure elettroniche per importi superiori a 40.000 euro.

In definitiva e riassumendo, gli strumenti elettronici si applicano come segue:

Stazioni Appaltanti che sono pubbliche amministrazioni: procedure elettroniche per importi > 1.000 euro;
Stazioni Appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni: procedure elettroniche per importi > 40.000 euro.

Per quanto concerne, invece, gli operatori economici, gli stessi devono adeguarsi alle condizioni stabilite dalla legge di gara: pertanto, se la stazione appaltante utilizza dei gestionali telematici, l’offerta verrà presentata inviando una pec al sistema di gestione, che autonomamente garantirà la segretezza dell’offerta e la sua apertura al momento della seduta pubblica, senza doversi munire di alcuna piattaforma o sistema gestionale.

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Coworking: attivo il bando della regione Toscana per i coworkers

Il coworking è una forma di condivisione degli spazi di lavoro sempre più diffusa, non soltanto tra i liberi professionisti e le start up, ma anche per i lavoratori dipendenti, in considerazione dello sviluppo e della diffusione della legge che disciplina lo smart working.

La Regione Toscana si è resa parte attiva nella fase di crescita di tale istituto, attraverso la costituzione di un elenco qualificato di soggetti fornitori di coworking in Toscana (aggiornato da ultimo con Decreto Dirigenziale n. 6293 del 12 maggio 2017 ) e prevedendo l’erogazione di contributi fino a 3.500,00 euro per coloro che intendono fruire dello spazio di coworking, con l’approvazione dell’Avviso per l’assegnazione di voucher a supporto dell’auto imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di coworking di cui all’elenco qualificato regionale per le annualità 2018, 2019 e 2020, la cui prossima finestra per presentare la domanda sarà aperta tra il 1 ed il 31 dicembre 2018.

E’ pertanto opportuno fornire un breve inquadramento della fattispecie con un esame delle principali criticità da tenere presenti quando si procede alla stipula di un contratto di coworking.

Il coworking presenta VANTAGGI per entrambe le parti: sia per il concedente, i cui benefici sono di natura economica, in quanto con tale modalità di concessione dell’immobile si trae un maggior profitto rispetto alla semplice locazione, che per gli utilizzatori i quali possono beneficiare di una struttura funzionale e completa per dare avvio alla propria attività senza dover reperire un immobile ad uso ufficio che rispetti le norme di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e senza sostenere i costi dell’investimento iniziale.

L’OGGETTO del contratto è la messa a disposizione ed il godimento di una postazione di lavoro, per un arco temporale prestabilito e previo pagamento di un canone. È un contratto atipico, pertanto, mantenendo fermi i principi generali della disciplina codicistica dei contratti, le parti sono libere di disciplinarne il contenuto nei suoi elementi caratterizzanti:

– tipologie di postazioni: “ad uso continuativo”, “ad uso sporadico”, “per utilizzo uffici indipendenti”, “per utilizzo sala riunioni”, “per utilizzo aule di formazione”;

 

– attrezzature e servizi offerti: utilizzo della rete internet, fotocopiatrice, scanner, sala riunioni, luce, riscaldamento, acqua e generalmente anche la pulizia dello spazio e l’eventuale segreteria;

 

– orario: l’utilizzatore può utilizzare gli spazi senza limiti di tempo, sia nei giorni lavorativi che festivi, oppure pattuire specificatamente i limiti di tempo individuando orari e giorni specifici;

 

– durata: liberamente determinabile, in quanto non vi sono vincoli di durata, con specificazione delle modalità di recesso e di eventuale rinnovo tacito;

 

– prezzo: il corrispettivo deve essere indicato in forma scritta, come le modalità ed i termini di pagamento e può essere disciplinato mediante pattuizione di un canone mensile oppure previsto a consumo attraverso l’installazione di contatori e tessere magnetiche che registrano l’effettivo uso dei servizi da parte di ciascun utilizzatore.

Può essere previsto un deposito cauzionale a carico dell’utilizzatore, generalmente predeterminato in un ammontare pari al corrispettivo dovuto per una mensilità, con l’obbiettivo di risarcire il concedente da eventuali danni all’uso delle strumentazioni e degli ambienti.

 

– responsabilità, non sussistendo alcuna normativa ad hoc, si raccomanda di procedere ad una regolamentazione dettagliata di tale aspetto, al fine di prevenire l’insorgere di controversie, tenendo sempre presente che entrambe le parti contrattuali sono tenute al rispetto dell’art. 1176 c.c. che richiede la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento delle obbligazioni.

L’obbligo del concedente è quello di garantire l’accesso ai locali e la funzionalità delle attrezzature individuate nel contratto, mentre l’utilizzatore è responsabile per tutti quei comportamenti contrari ai codici di condotta contrattuali e risponde dei danni arrecati alle strumentazioni ed ai locali.

La parte che è più a rischio è sicuramente il concedente in quanto la messa a disposizione di spazi ed attrezzature di terzi, potrebbe essere soggetta a danni per negligenza e furti. Si esclude invece la responsabilità per il furto o lo smarrimento di oggetti appartenenti al professionista e lasciati sulla scrivania o negli armadietti. Ecco perché in caso di contratto di coworking è caldamente consigliato l’utilizzo di badge nominali per l’accesso in modo da identificare chi e quando, accede allo spazio, tale formula tutela sia il concedente che gli utilizzatori.